DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 2015, n. 126
- Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della
popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva
dell'anagrafe nazionale della popolazione residente. (15G00140)
(GU n.188 del 14-8-2015)
Vigente al: 15-8-2015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228; Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989,n. 323; Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto1988, n. 400; Visto l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, esuccessive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 luglio 2010,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 2010; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71; Visto l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, che prevede che siano apportate al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie peradeguarne la disciplina alle disposizioni istitutive dell'anagrafenazionale della popolazione residente; Visto l'articolo 13, comma 2-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013,n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 30 ottobre 2014; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei datipersonali, espresso in data 22 gennaio 2015; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezioneconsultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 19 marzo 2015; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione del 3 luglio 2015; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, diconcerto con i Ministri dell'interno e per la semplificazione e lapubblica amministrazione; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche al regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. 1. Al regolamento anagrafico della popolazione residente approvatocon decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, esuccessive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al Capo I, nella rubrica, la parola: «Anagrafe» e' sostituitadalla seguente: «Registrazione anagrafica»; b) prima dell'articolo 1, e' inserito il seguente: «Art. 01 (Adempimenti anagrafici). - 1. Gli adempimenti anagraficidi cui al presente regolamento sono effettuati nell'anagrafenazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 deldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successivemodificazioni.»; c) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Iscrizioni anagrafiche). - 1. L'iscrizione nell'anagrafedella popolazione residente viene effettuata: a) per nascita, presso il comune di residenza dei genitori opresso il comune di residenza della madre qualora i genitoririsultino residenti in comuni diversi, ovvero, quando siano ignoti igenitori, nel comune ove e' residente la persona o la convivenza cuiil nato e' stato affidato; b) per esistenza giudizialmente dichiarata; c) per trasferimento di residenza dall'estero dichiaratodall'interessato non iscritto, oppure accertato secondo quanto e'disposto dall'articolo 15, comma 1, del presente regolamento, anchetenuto conto delle particolari disposizioni relative alle personesenza fissa dimora di cui all'articolo 2, comma terzo, della legge 24dicembre 1954, n. 1228, nonche' per mancanza di precedenteiscrizione. 2. Per le persone gia' cancellate per irreperibilita' esuccessivamente ricomparse devesi procedere a nuova iscrizioneanagrafica. 3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovareall'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nelcomune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo del permessodi soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, nondecadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso disoggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovodella dichiarazione di dimora abituale e' effettuato entro sessantagiorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafeaggiornera' la scheda anagrafica dello straniero, dandonecomunicazione al questore. 4. Il registro di cui all'articolo 2, comma quinto, della legge 24dicembre 1954, n. 1228, e' tenuto dal Ministero dell'interno pressola prefettura di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di taleregistro ha i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.»; d) all'articolo 10, al comma 1, alla lettera b), dopo la parola:«comune» sono inserite le seguenti: «o del territorio nazionale»; e) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: «Art. 10-bis (Posizioni che non comportano mutazioni anagrafiche).- 1. Non deve essere disposta, ne' d'ufficio, ne' a richiestadell'interessato, la mutazione anagrafica, per trasferimento diresidenza, delle seguenti categorie di persone: a) militari di leva, di carriera, o che abbiano, comunque,contratto una ferma, pubblici dipendenti, personale dell'arma deicarabinieri, della polizia di Stato, della guardia di finanza,distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o diperfezionamento; b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purche'la permanenza nel comune non superi i due anni, a decorrere dalgiorno dell'allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica; c) detenuti in attesa di giudizio. 2. Il trasferimento di residenza della famiglia, anche nell'ambitodello stesso comune comporta, di regola, anche il trasferimento diresidenza dei componenti assenti perche' appartenenti ad una dellecategorie indicate nel comma 1.»; f) all'articolo 11, al comma 1, la lettera b) e' sostituita dallaseguente: «b) per trasferimento all'estero dello straniero;»; g) all'articolo 12, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le comunicazioni relative alle celebrazioni di matrimoniodevono essere effettuate mediante modelli conformi agli standardindicati dall'Istituto nazionale di statistica. Le comunicazionirelative alle nascite e alle morti sono effettuate dall'ufficio distato civile ai sensi della disciplina prevista dall'articolo 2,comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonche'dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.»; 2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le comunicazioni concernenti lo stato civile riflettentipersone non residenti nel comune devono essere effettuate agli ufficidi stato civile e di anagrafe del comune di residenza entro iltermine di dieci giorni con l'osservanza delle disposizioni sull''ordinamento dello stato civile'. Per le persone residenti all'esterole comunicazioni devono essere effettuate con le stesse modalita' alcomune competente.»; h) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Segnalazioni particolari). - 1. Quando risulti che unapersona o una famiglia abbia trasferito la residenza senza aver resola dichiarazione di cui all'articolo 13, l'ufficiale di anagrafe devedarne notizia al comune competente in relazione al luogo ove lapersona o la famiglia risulta di fatto trasferitasi, per iconseguenti provvedimenti. 2. La persona che, ai fini della iscrizione, dichiari per se' o peri componenti della famiglia di provenire dall'estero, qualora risultigia' iscritta, e' registrata come proveniente dal luogo di residenzagia' registrato.»; i) l'articolo 18 e' sostituito dal seguente: «Art. 18 (Procedimento d'iscrizione e mutazione anagrafica). - 1.Entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delledichiarazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c),l'ufficiale d'anagrafe effettua le iscrizioni o le registrazionidelle mutazioni anagrafiche dichiarate, con decorrenza dalla datadella presentazione delle dichiarazioni.» l) l'articolo 18-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 18-bis (Accertamenti sulle dichiarazioni rese e ripristinodelle posizioni anagrafiche precedenti). - 1. L'ufficiale d'anagrafe,entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni reseai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), accerta laeffettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazionevigente per la registrazione. Se entro tale termine l'ufficialed'anagrafe, tenuto anche conto degli esiti degli eventualiaccertamenti svolti dal comune di provenienza, non inviaall'interessato la comunicazione di cui all'articolo 10-bis dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera conformealla situazione di fatto in essere alla data della ricezione delladichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge citata. 2. Qualora a seguito degli accertamenti di cui al comma 1 siaeffettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7agosto 1990, n. 241, e non vengano accolte le osservazioni presentateo sia decorso inutilmente il termine per la presentazione dellestesse, l'ufficiale d'anagrafe provvede al ripristino della posizioneanagrafica precedente, mediante annullamento dell'iscrizione o dellamutazione registrata, a decorrere dalla data della ricezione delladichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c).»; m) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, dopo la parola: «iscrizione» sono inserite leseguenti: «o la mutazione»; 2) al comma 3, le parole: «da chi richiede l'iscrizioneanagrafica» sono soppresse; n) al Capo IV, la rubrica e' sostituita dalla seguente:«Formazione ed ordinamento dello schede anagrafiche della popolazioneresidente e degli italiani residenti all'estero»; o) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente: «Art. 20 (Schede individuali). - 1. A ciascuna persona residentenel comune deve essere intestata una scheda individuale, sulla qualedevono essere obbligatoriamente indicati il cognome, il nome, ilsesso, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, lacittadinanza, l'indirizzo dell'abitazione. Nella scheda sono altresi'indicati i seguenti dati: la paternita' e la maternita', ed estremidell'atto di nascita, lo stato civile, ed eventi modificativi,nonche' estremi dei relativi atti, il cognome e il nome del coniuge,la professione o la condizione non professionale, il titolo distudio, gli estremi della carta d'identita', il domicilio digitale,la condizione di senza fissa dimora. 2. Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunqueindicate la cittadinanza e gli estremi del documento di soggiorno. 3. Per le donne coniugate o vedove le schede devono essereintestate al cognome da nubile. 4. Le schede individuali debbono essere tenute costantementeaggiornate e devono essere archiviate quando le persone alle qualisono intestate cessino di far parte della popolazione residente.»; p) all'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per ciascuna famiglia residente deve essere compilata unascheda di famiglia, nella quale devono essere indicate le posizionianagrafiche relative alla famiglia ed alle persone che lacostituiscono.»; 2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La scheda deve essere archiviata per scioglimento dellafamiglia ovvero per la cancellazione delle persone che ne fannoparte.»; q) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente: «Art. 22 (Schede di convivenza). - 1. Per ciascuna convivenzaresidente nel comune deve essere compilata una scheda di convivenza,nella quale sono indicate le posizioni anagrafiche relative allamedesima ed a quelle dei conviventi, la specie e la denominazionedella convivenza nonche' il nominativo della persona che la dirige.Per ciascuna convivenza residente nel comune deve essere compilatauna scheda di convivenza, conforme all'apposito esemplare predispostodall'Istituto centrale di statistica, nella quale devono essereindicate le posizioni anagrafiche relative alla medesima, nonche'quelle dei conviventi residenti. 2. Nella scheda di convivenza, successivamente alla suaistituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a farparte della convivenza e cancellate le persone che cessano di farneparte. 3. La scheda di convivenza deve essere aggiornata alle mutazionirelative alla denominazione o specie della convivenza, alresponsabile di essa, alla sede della stessa ed alle posizionianagrafiche dei conviventi. 4. La scheda di convivenza deve essere archiviata per cessazionedella convivenza o per trasferimento di essa o all'estero.»; r) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente: «Art. 23 (Tenuta delle schede anagrafiche in formato elettronico).- 1. Le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono essereconservate e costantemente aggiornate, in formato elettronico, aisensi della disciplina prevista dall'articolo 62, comma 6, deldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»; s) l'articolo 27 e' sostituito dal seguente: «Art. 27 (Italiani residenti all'estero). - 1. Gli adempimentianagrafici relativi agli italiani residenti all'estero sonodisciplinati dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dal relativoregolamento di esecuzione, in quanto compatibili con la disciplinaprevista dall'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e dal presente regolamento.»; t) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente: «Art. 33 (Certificati anagrafici). - 1. Fatti salvi i divieti dicomunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, equanto previsto dall'articolo 35, l'ufficiale di anagrafe rilascia achiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificaticoncernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscrittinell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nonche' ognialtra informazione ivi contenuta. 2. Al rilascio di cui al comma 1 provvedono anche gli ufficialid'anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona cuii certificati si riferiscono. 3. Le certificazioni anagrafiche hanno validita' di tre mesi dalladata di rilascio.»; u) l'articolo 34 e' sostituito dal seguente: «Art. 34 (Rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafenazionale della popolazione residente e di dati anagrafici per finistatistici e di ricerca). - 1. Alle amministrazioni pubbliche che nefacciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilita',l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degliiscritti, residenti nel comune, in conformita' alle misure disicurezza, agli standard di comunicazione e alle regole tecnicheprevisti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10novembre 2014, n. 194, e dall'articolo 58 del decreto legislativo 7marzo 2005, n. 82. 2. L'ufficiale di anagrafe rilascia dati anagrafici, relativi agliiscritti residenti nel comune, resi anonimi ed aggregati, agliinteressati che ne facciano richiesta per fini statistici e diricerca. 3. Il comune puo' esigere dai richiedenti un rimborso spese per ilmateriale fornito.»; v) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente: «Art. 35 (Contenuto dei certificati anagrafici). - 1. I certificatianagrafici devono contenere l'indicazione del comune e della data dirilascio; l'oggetto della certificazione; le generalita' dellepersone cui la certificazione si riferisce, salvo le particolaridisposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e la firmadell'ufficiale di anagrafe. 2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportatenelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere,la condizione non professionale, il titolo di studio, il domiciliodigitale, la condizione di senza fissa dimora e il titolo disoggiorno. 3. Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare lacomposizione familiare quale risulta dall'anagrafe all'atto delrilascio del certificato. 4. Previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilasciacertificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse. 5. Presso gli uffici anagrafici, gli iscritti esercitano i dirittidi cui alla parte I, titolo II del decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196, sui dati contenuti nell'anagrafe nazionale dellapopolazione residente, nei limiti e nel rispetto delle modalita'previsti dal medesimo decreto legislativo.» z) all'articolo 46, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Il comune di dimora abituale risultante dall'ultimocensimento della popolazione, se diverso dal comune di residenza,dispone la relativa mutazione anagrafica a decorrere dallapresentazione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1,lettera a). 4-ter. Se in base all'ultimo censimento della popolazione, risultaabitualmente dimorante nel territorio nazionale la persona noniscritta, il comune di dimora abituale ne dispone l'iscrizione con lastessa decorrenza di cui al comma 4-bis.»; aa) l'articolo 48 e' sostituito dal seguente: «Art. 48 (Rilevazioni statistiche concernenti il movimento dellapopolazione residente). - 1. Fermi restando i servizi residall'anagrafe nazionale della popolazione residente, le rilevazionistatistiche concernenti il movimento naturale della popolazioneresidente ed i trasferimenti di residenza vengono effettuatedall'ufficiale di anagrafe in conformita' ai metodi, ai formati eagli standard indicati dall'Istituto nazionale di statistica, tenutoanche conto della disciplina prevista dall'articolo 3, commi 1 e 2,del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»; bb) all'articolo 52, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il prefetto vigila affinche' gli adempimenti anagrafici,topografici, ecografici e di carattere statistico dei comuni sianoeffettuati in conformita' alle norme del presente regolamento.». 2. Le parole: "Istituto centrale di statistica", ovunque presenti,sono sostituite dalle seguenti: "Istituto nazionale di statistica".». Art. 2 Abrogazioni 1. Gli articoli 8, 9, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 e 57 del decretodel Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sonoabrogati, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2. Art. 3 Disposizioni transitorie e finali 1. Ai fini della individuazione delle disposizioni che continuanoad applicarsi agli adempimenti anagrafici fino al completamento delpiano per il graduale subentro di cui all'articolo 62, comma 2, deldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si intende per «comune nontransitato» il comune per il quale non si e' ancora verificato ilsubentro dell'anagrafe nazionale della popolazione residente e per«comune transitato» il comune per il quale si e' verificato talesubentro. 2. Fino al subentro dell'anagrafe nazionale della popolazioneresidente, il comune non transitato procede a tutti gli adempimentianagrafici con l'osservanza delle disposizioni del decreto delPresidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, previgenti alladata di entrata in vigore del presente decreto. Le medesimedisposizioni continuano, altresi', ad applicarsi agli adempimentianagrafici che interessano congiuntamente un comune transitato ed uncomune non transitato. 3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 4 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo aquello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Dato a Roma, addi' 17 luglio 2015 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Alfano, Ministro dell'interno Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2015 Ufficio controllo Atti P.C.M. - Ministeri giustizia e affari esteri,reg.ne succ. n. 2044
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