DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 2015, n. 126

15.08.2015 11:18
  • Regolamento recante  adeguamento  del  regolamento  anagrafico  della
    popolazione residente, approvato con  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223,  alla  disciplina  istitutiva
    dell'anagrafe nazionale della popolazione residente.
    (15G00140)
    (GU n.188 del 14-8-2015)
      Vigente al: 15-8-2015   
      
  •  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA    Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;   Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228;   Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre  1989,n. 323;   Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a),  della  legge  23  agosto1988, n. 400;   Visto l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  esuccessive modificazioni;   Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  6   luglio   2010,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 2010;   Visto il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71;   Visto l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.221, che prevede che siano apportate al decreto del Presidente  dellaRepubblica 30 maggio  1989,  n.  223,  le  modifiche  necessarie  peradeguarne la disciplina alle  disposizioni  istitutive  dell'anagrafenazionale della popolazione residente;   Visto l'articolo 13, comma 2-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013,n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.98;   Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,adottata nella riunione del 30 ottobre 2014;   Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  datipersonali, espresso in data 22 gennaio 2015;   Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezioneconsultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 19 marzo 2015;   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nellariunione del 3 luglio 2015;   Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  diconcerto con i Ministri dell'interno e per la  semplificazione  e  lapubblica amministrazione;                                E m a n a                         il seguente regolamento:                                 Art. 1  Modifiche  al  regolamento  anagrafico  della  popolazione  residente  approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  30  maggio  1989, n. 223.    1. Al regolamento anagrafico della popolazione residente  approvatocon decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, esuccessive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al Capo I, nella rubrica, la parola: «Anagrafe» e'  sostituitadalla seguente: «Registrazione anagrafica»;     b) prima dell'articolo 1, e' inserito il seguente:   «Art. 01 (Adempimenti anagrafici). - 1. Gli adempimenti  anagraficidi  cui  al  presente  regolamento  sono   effettuati   nell'anagrafenazionale della popolazione residente  di  cui  all'articolo  62  deldecreto   legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successivemodificazioni.»;     c) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:   «Art. 7 (Iscrizioni anagrafiche). - 1.  L'iscrizione  nell'anagrafedella popolazione residente viene effettuata:     a) per nascita, presso il comune  di  residenza  dei  genitori  opresso  il  comune  di  residenza  della  madre  qualora  i  genitoririsultino residenti in comuni diversi, ovvero, quando siano ignoti  igenitori, nel comune ove e' residente la persona o la convivenza  cuiil nato e' stato affidato;     b) per esistenza giudizialmente dichiarata;     c)  per  trasferimento  di   residenza   dall'estero   dichiaratodall'interessato non iscritto, oppure  accertato  secondo  quanto  e'disposto dall'articolo 15, comma 1, del presente  regolamento,  anchetenuto conto delle particolari  disposizioni  relative  alle  personesenza fissa dimora di cui all'articolo 2, comma terzo, della legge 24dicembre  1954,  n.  1228,  nonche'  per   mancanza   di   precedenteiscrizione.   2.  Per  le  persone  gia'   cancellate   per   irreperibilita'   esuccessivamente  ricomparse  devesi  procedere  a  nuova   iscrizioneanagrafica.   3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di  rinnovareall'ufficiale di anagrafe la dichiarazione  di  dimora  abituale  nelcomune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo  del  permessodi soggiorno,  corredata  dal  permesso  medesimo  e,  comunque,  nondecadono dall'iscrizione  nella  fase  di  rinnovo  del  permesso  disoggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovodella dichiarazione di dimora abituale e' effettuato  entro  sessantagiorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di  anagrafeaggiornera'   la   scheda   anagrafica   dello   straniero,   dandonecomunicazione al questore.   4. Il registro di cui all'articolo 2, comma quinto, della legge  24dicembre 1954, n. 1228, e' tenuto dal Ministero  dell'interno  pressola prefettura di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di taleregistro ha i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.»;     d) all'articolo 10, al comma 1, alla lettera b), dopo la  parola:«comune» sono inserite le seguenti: «o del territorio nazionale»;     e) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:   «Art. 10-bis (Posizioni che non comportano mutazioni  anagrafiche).- 1. Non  deve  essere  disposta,  ne'  d'ufficio,  ne'  a  richiestadell'interessato,  la  mutazione  anagrafica,  per  trasferimento  diresidenza, delle seguenti categorie di persone:     a) militari di  leva,  di  carriera,  o  che  abbiano,  comunque,contratto una ferma, pubblici  dipendenti,  personale  dell'arma  deicarabinieri, della  polizia  di  Stato,  della  guardia  di  finanza,distaccati presso scuole per frequentare corsi di  avanzamento  o  diperfezionamento;     b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi  natura,  purche'la permanenza nel comune non superi  i  due  anni,  a  decorrere  dalgiorno dell'allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica;     c) detenuti in attesa di giudizio.   2. Il trasferimento di residenza della famiglia, anche  nell'ambitodello stesso comune comporta, di regola, anche  il  trasferimento  diresidenza dei componenti assenti perche' appartenenti  ad  una  dellecategorie indicate nel comma 1.»;     f) all'articolo 11, al comma 1, la lettera b) e' sostituita dallaseguente:   «b) per trasferimento all'estero dello straniero;»;     g) all'articolo 12, sono apportate le seguenti modificazioni:       1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:   «2. Le  comunicazioni  relative  alle  celebrazioni  di  matrimoniodevono essere effettuate  mediante  modelli  conformi  agli  standardindicati dall'Istituto  nazionale  di  statistica.  Le  comunicazionirelative alle nascite e alle morti sono  effettuate  dall'ufficio  distato civile ai sensi  della  disciplina  prevista  dall'articolo  2,comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  convertito,  conmodificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   nonche'dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.82.»;       2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:   «5.  Le  comunicazioni  concernenti  lo  stato  civile  riflettentipersone non residenti nel comune devono essere effettuate agli ufficidi stato civile e di  anagrafe  del  comune  di  residenza  entro  iltermine di dieci giorni con  l'osservanza  delle  disposizioni  sull''ordinamento dello stato civile'. Per le persone residenti all'esterole comunicazioni devono essere effettuate con le stesse modalita'  alcomune competente.»;     h) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente:   «Art. 16 (Segnalazioni particolari). - 1. Quando  risulti  che  unapersona o una famiglia abbia trasferito la residenza senza aver  resola dichiarazione di cui all'articolo 13, l'ufficiale di anagrafe devedarne notizia al comune competente  in  relazione  al  luogo  ove  lapersona  o  la  famiglia  risulta  di  fatto  trasferitasi,   per   iconseguenti provvedimenti.   2. La persona che, ai fini della iscrizione, dichiari per se' o peri componenti della famiglia di provenire dall'estero, qualora risultigia' iscritta, e' registrata come proveniente dal luogo di  residenzagia' registrato.»;     i) l'articolo 18 e' sostituito dal seguente:   «Art. 18 (Procedimento d'iscrizione e mutazione anagrafica).  -  1.Entro due  giorni  lavorativi  successivi  alla  presentazione  delledichiarazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b)  e  c),l'ufficiale d'anagrafe effettua  le  iscrizioni  o  le  registrazionidelle mutazioni anagrafiche dichiarate,  con  decorrenza  dalla  datadella presentazione delle dichiarazioni.»     l) l'articolo 18-bis e' sostituito dal seguente:   «Art. 18-bis (Accertamenti sulle dichiarazioni  rese  e  ripristinodelle posizioni anagrafiche precedenti). - 1. L'ufficiale d'anagrafe,entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni  reseai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c),  accerta  laeffettiva  sussistenza  dei  requisiti  previsti  dalla  legislazionevigente per la  registrazione.  Se  entro  tale  termine  l'ufficialed'anagrafe,  tenuto  anche  conto   degli   esiti   degli   eventualiaccertamenti  svolti   dal   comune   di   provenienza,   non   inviaall'interessato la comunicazione di  cui  all'articolo  10-bis  dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera  conformealla situazione di fatto in essere alla data  della  ricezione  delladichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge citata.   2. Qualora a seguito degli accertamenti  di  cui  al  comma  1  siaeffettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge  7agosto 1990, n. 241, e non vengano accolte le osservazioni presentateo sia decorso inutilmente  il  termine  per  la  presentazione  dellestesse, l'ufficiale d'anagrafe provvede al ripristino della posizioneanagrafica precedente, mediante annullamento dell'iscrizione o  dellamutazione registrata, a decorrere dalla data  della  ricezione  delladichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c).»;     m) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:       1) al comma 2, dopo la parola: «iscrizione»  sono  inserite  leseguenti: «o la mutazione»;       2) al  comma  3,  le  parole:  «da  chi  richiede  l'iscrizioneanagrafica» sono soppresse;     n)  al  Capo  IV,  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:«Formazione ed ordinamento dello schede anagrafiche della popolazioneresidente e degli italiani residenti all'estero»;     o) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:   «Art. 20 (Schede individuali). - 1. A  ciascuna  persona  residentenel comune deve essere intestata una scheda individuale, sulla  qualedevono essere obbligatoriamente indicati  il  cognome,  il  nome,  ilsesso, la  data  e  il  luogo  di  nascita,  il  codice  fiscale,  lacittadinanza, l'indirizzo dell'abitazione. Nella scheda sono altresi'indicati i seguenti dati: la paternita' e la maternita',  ed  estremidell'atto di  nascita,  lo  stato  civile,  ed  eventi  modificativi,nonche' estremi dei relativi atti, il cognome e il nome del  coniuge,la professione o  la  condizione  non  professionale,  il  titolo  distudio, gli estremi della carta d'identita', il  domicilio  digitale,la condizione di senza fissa dimora.   2. Nella scheda riguardante i  cittadini  stranieri  sono  comunqueindicate la cittadinanza e gli estremi del documento di soggiorno.   3. Per  le  donne  coniugate  o  vedove  le  schede  devono  essereintestate al cognome da nubile.   4.  Le  schede  individuali  debbono  essere  tenute  costantementeaggiornate e devono essere archiviate quando le  persone  alle  qualisono intestate cessino di far parte della popolazione residente.»;     p) all'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni:       1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:   «1. Per ciascuna  famiglia  residente  deve  essere  compilata  unascheda di famiglia, nella quale devono essere indicate  le  posizionianagrafiche  relative  alla  famiglia  ed   alle   persone   che   lacostituiscono.»;       2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:   «5.  La  scheda  deve  essere  archiviata  per  scioglimento  dellafamiglia ovvero per la  cancellazione  delle  persone  che  ne  fannoparte.»;     q) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente:   «Art. 22 (Schede di  convivenza).  -  1.  Per  ciascuna  convivenzaresidente nel comune deve essere compilata una scheda di  convivenza,nella quale sono indicate  le  posizioni  anagrafiche  relative  allamedesima ed a quelle dei conviventi, la  specie  e  la  denominazionedella convivenza nonche' il nominativo della persona che  la  dirige.Per ciascuna convivenza residente nel comune  deve  essere  compilatauna scheda di convivenza, conforme all'apposito esemplare predispostodall'Istituto centrale  di  statistica,  nella  quale  devono  essereindicate le posizioni anagrafiche  relative  alla  medesima,  nonche'quelle dei conviventi residenti.   2.  Nella  scheda   di   convivenza,   successivamente   alla   suaistituzione, devono essere iscritte le  persone  che  entrano  a  farparte della convivenza e cancellate le persone che cessano  di  farneparte.   3. La scheda di convivenza deve essere  aggiornata  alle  mutazionirelative  alla  denominazione   o   specie   della   convivenza,   alresponsabile di essa,  alla  sede  della  stessa  ed  alle  posizionianagrafiche dei conviventi.   4. La scheda di convivenza deve essere  archiviata  per  cessazionedella convivenza o per trasferimento di essa o all'estero.»;     r) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente:   «Art. 23 (Tenuta delle schede anagrafiche in formato  elettronico).- 1. Le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono essereconservate e costantemente aggiornate,  in  formato  elettronico,  aisensi della  disciplina  prevista  dall'articolo  62,  comma  6,  deldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;     s) l'articolo 27 e' sostituito dal seguente:   «Art. 27 (Italiani residenti  all'estero).  -  1.  Gli  adempimentianagrafici  relativi  agli   italiani   residenti   all'estero   sonodisciplinati dalla legge 27 ottobre 1988,  n.  470,  e  dal  relativoregolamento di esecuzione, in quanto compatibili  con  la  disciplinaprevista dall'articolo 62 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.82, e dal presente regolamento.»;     t) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:   «Art. 33 (Certificati anagrafici). - 1. Fatti salvi  i  divieti  dicomunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, equanto previsto dall'articolo 35, l'ufficiale di anagrafe rilascia  achiunque ne faccia richiesta, previa identificazione,  i  certificaticoncernenti  la  residenza,  lo  stato  di  famiglia  degli  iscrittinell'anagrafe nazionale della  popolazione  residente,  nonche'  ognialtra informazione ivi contenuta.   2. Al rilascio di cui al comma 1  provvedono  anche  gli  ufficialid'anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona  cuii certificati si riferiscono.   3. Le certificazioni anagrafiche hanno validita' di tre mesi  dalladata di rilascio.»;     u) l'articolo 34 e' sostituito dal seguente:   «Art.  34  (Rilascio  di  elenchi  degli   iscritti   nell'anagrafenazionale della popolazione residente e di dati anagrafici  per  finistatistici e di ricerca). - 1. Alle amministrazioni pubbliche che  nefacciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica  utilita',l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degliiscritti,  residenti  nel  comune,  in  conformita'  alle  misure  disicurezza, agli standard di  comunicazione  e  alle  regole  tecnicheprevisti dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  10novembre 2014, n. 194, e dall'articolo 58 del decreto  legislativo  7marzo 2005, n. 82.   2. L'ufficiale di anagrafe rilascia dati anagrafici, relativi  agliiscritti residenti  nel  comune,  resi  anonimi  ed  aggregati,  agliinteressati che ne  facciano  richiesta  per  fini  statistici  e  diricerca.   3. Il comune puo' esigere dai richiedenti un rimborso spese per  ilmateriale fornito.»;     v) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente:   «Art. 35 (Contenuto dei certificati anagrafici). - 1. I certificatianagrafici devono contenere l'indicazione del comune e della data  dirilascio;  l'oggetto  della  certificazione;  le  generalita'   dellepersone cui la certificazione  si  riferisce,  salvo  le  particolaridisposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e  la  firmadell'ufficiale di anagrafe.   2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportatenelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere,la condizione non professionale, il titolo di  studio,  il  domiciliodigitale, la  condizione  di  senza  fissa  dimora  e  il  titolo  disoggiorno.   3. Il  certificato  di  stato  di  famiglia  deve  rispecchiare  lacomposizione  familiare  quale  risulta  dall'anagrafe  all'atto  delrilascio del certificato.   4. Previa motivata  richiesta,  l'ufficiale  di  anagrafe  rilasciacertificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse.   5. Presso gli uffici anagrafici, gli iscritti esercitano i  dirittidi cui alla parte I, titolo II  del  decreto  legislativo  30  giugno2003, n.  196,  sui  dati  contenuti  nell'anagrafe  nazionale  dellapopolazione residente, nei limiti  e  nel  rispetto  delle  modalita'previsti dal medesimo decreto legislativo.»     z) all'articolo 46, sono apportate le seguenti modificazioni:       1) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:   «4-bis.  Il  comune  di  dimora  abituale  risultante   dall'ultimocensimento della popolazione, se diverso  dal  comune  di  residenza,dispone  la  relativa  mutazione   anagrafica   a   decorrere   dallapresentazione della dichiarazione di cui all'articolo  13,  comma  1,lettera a).   4-ter. Se in base all'ultimo censimento della popolazione,  risultaabitualmente  dimorante  nel  territorio  nazionale  la  persona  noniscritta, il comune di dimora abituale ne dispone l'iscrizione con lastessa decorrenza di cui al comma 4-bis.»;     aa) l'articolo 48 e' sostituito dal seguente:   «Art. 48 (Rilevazioni statistiche concernenti  il  movimento  dellapopolazione  residente).  -  1.  Fermi  restando   i   servizi   residall'anagrafe nazionale della popolazione residente,  le  rilevazionistatistiche  concernenti  il  movimento  naturale  della  popolazioneresidente  ed  i  trasferimenti  di  residenza   vengono   effettuatedall'ufficiale di anagrafe in conformita' ai  metodi,  ai  formati  eagli standard indicati dall'Istituto nazionale di statistica,  tenutoanche conto della disciplina prevista dall'articolo 3, commi 1  e  2,del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   conmodificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;     bb) all'articolo 52, il comma 1 e' sostituito dal seguente:   «1.  Il  prefetto  vigila  affinche'  gli  adempimenti  anagrafici,topografici, ecografici e di carattere statistico  dei  comuni  sianoeffettuati in conformita' alle norme del presente regolamento.».   2. Le parole: "Istituto centrale di statistica", ovunque  presenti,sono sostituite dalle seguenti: "Istituto nazionale di statistica".».                                Art. 2                                Abrogazioni    1. Gli articoli 8, 9, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 e 57  del  decretodel  Presidente  della  Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223,  sonoabrogati, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2.                                Art. 3                     Disposizioni transitorie e finali    1. Ai fini della individuazione delle disposizioni  che  continuanoad applicarsi agli adempimenti anagrafici fino al  completamento  delpiano per il graduale subentro di cui all'articolo 62, comma  2,  deldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si intende per  «comune  nontransitato» il comune per il quale non si  e'  ancora  verificato  ilsubentro dell'anagrafe nazionale della popolazione  residente  e  per«comune transitato» il comune per il  quale  si  e'  verificato  talesubentro.   2. Fino  al  subentro  dell'anagrafe  nazionale  della  popolazioneresidente, il comune non transitato procede a tutti  gli  adempimentianagrafici  con  l'osservanza  delle  disposizioni  del  decreto  delPresidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,  previgenti  alladata  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Le   medesimedisposizioni continuano, altresi',  ad  applicarsi  agli  adempimentianagrafici che interessano congiuntamente un comune transitato ed  uncomune non transitato.   3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica.                                Art. 4                             Entrata in vigore    1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  aquello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   dellaRepubblica italiana.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare.     Dato a Roma, addi' 17 luglio 2015                               MATTARELLA                                   Renzi, Presidente del  Consiglio  dei                                ministri                                  Alfano, Ministro dell'interno                                  Madia,      Ministro      per      la                                semplificazione   e    la    pubblica                                amministrazione  Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2015 Ufficio controllo Atti P.C.M. - Ministeri giustizia e affari  esteri,reg.ne succ. n. 2044

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